«Il T.A.R “Sicilia” sezione di Catania con sentenza n. 03625/2025 emessa in data 17.12.2025 ha respinto, per incompetenza, il ricorso introduttivo e le memorie aggiuntive presentate dai legali dell’associazione “Tennis club Santa Maria di Licodia” avverso la determina n. 536/2025 con la quale veniva applicata la clausola risolutiva prevista dall’art. 17 del contratto di concessione». Sono queste le parole del legale Francesco Biondi che negli scorsi mesi aveva ricevuto mandato dal Comune di Santa Maria di Licodia di difendere l’ente dal ricorso presentato dall’Associazione sportiva dilettantistica licodiese che aveva visto notificarsi l’atto di risoluzione contrattuale nella gestione dei campetti di tennis di via Bartali (rileggi l’articolo).
Centralità della vittoria odierna che ha portato al Tar a respingere il ricorso, il trovarsi difronte ad una risoluzione contrattuale e non ad una revoca o decadenza della concessione. La vicenda, ricordiamo, era stata sollevata nel mese di agosto scorso dal dirigente Conti Bellocchi a seguito del riscontro nei confronti della “Tennis Club” di “gravi inadempienze” tra cui il mancato versamento di diverse mensilità di canoni, il mancato pagamento di alcune bollette delle utenze elettriche ed idriche, il mancato pagamento della Tariffa T.A.R.I. ed il mancato rinnovo della fidejussione.
«Il tribunale amministrativo» continua l’avvocato Biondi, «non entrando nemmeno nel merito delle doglienze lamentale dalla ricorrente ha eccepito che spetta, quindi, al giudice ordinario, nell’esercizio della propria potestas iudicandi così come delineata dalle sezioni unite della corte di cassazione, scrutinare se la natura delle gravi e reiterate inadempienze nell’espletamento del servizio accertate dal Comune di Santa Maria di Licodia rientrino o meno nel perimetro della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 17 della convenzione pattuita dalle parti».
Pertanto, sul fronte amministrativo, l’atto di risoluzione prodotto dal dirigente rimane legittimo, rimandando la questione all’eventuale ricorso in sede civile entro 3 mesi. «La società» conclude il legale del comune, «potrà chiedere l’esame di merito delle gravi e ripetute inadempienze di carattere economico e gestionale rilevate dall’amministrazione – che a tutt’oggi permangono – e poste a supporto del provvedimento revocatorio, facendo entrare in gioco moltissime variabili alcune delle quali gravissime accertate successivamente al provvedimento revocatorio e che saranno poste all’attenzione del tribunale civile in caso di nuovo contenzioso».