Dopo il rigetto del ricorso presentato dall’Asd Tennis Club di Santa Maria di Licodia da parte del TAR di Catania – che si è dichiarato incompetente sulla questione – in merito alla risoluzione contrattuale della gestione dei campetti da tennis di via Bartali disposta dal Comune, è arrivata ieri l’intimazione da parte del Comune, a firma del dirigente Conti Bellocchi, al rilascio della struttura sportiva. Con tale atto, il funzionario comunale, ordina all’associazione dilettantistica di restituire gli impianti entro 7 giorni, provvedendo alla consegna al Comando di Polizia Municipale delle chiavi e procedendo alla rimozione dei beni mobili di proprietà dell’Associazione. La mancata restituzione degli impianti, si legge nella determina, costringerà l’Amministrazione a dover procedere allo sgombero coattivo riprendendo possesso con l’ausilio della Forza Pubblica, ponendo a carico dell’Associazione le relative spese.
La gestione di una parte degli impianti comunali licodiesi (nello specifico dei campetti da tennis) era stata affidata a seguito di un bando pubblico all’A.S.D. Tennis Club il 12 novembre 2021. L’associazione, guidata dal presidente Giuseppe Giuffrida, aveva ottenuto la concessione dopo che l’iniziale aggiudicatario – un’associazione temporanea di scopo formata da tre società sportive – non aveva formalizzato la costituzione necessaria per rendere definitivo l’affidamento. Tuttavia, nel corso di questi anni, erano emerse contestazioni da parte del Comune circa il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.
Il 20 agosto scorso, rappresenta il momento della rottura definitiva tra Comune e Asd. In quella data veniva infatti comunicata l’applicazione della clausola risolutiva per inadempimento contrattuale, disponendo così lo scioglimento della convenzione e ordinando alla Tennis Club di restituire l’impianto entro 30 giorni dalla notifica per “gravi inadempienze riscontrate”. Boccone amaro che l’associazione sportiva non aveva voluto ingoiare, presentando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, attraverso il quale si chiedeva l’annullamento della determinazione di risoluzione contrattuale e di tutti gli atti connessi.
Secondo i magistrati amministrativi, però, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una questione contrattuale di natura privatistica in quanto viene applicata esclusivamente una clausola contrattuale concordata tra le parti. Resta ora da vedere se l’associazione sportiva si adeguerà volontariamente all’intimazione oppure se siamo di fronte ad una nuova escalation a suon di carte bollate.