La nota del legale del comune Francesco Biondi
Con sentenza n. 2829/2025 il T.A.R. di Catania ha rigettato – per la seconda volta – il ricorso proposto dalla Società Sportiva Dilettantistica “Tennis Club S. Maria di Licodia” avverso il provvedimento di sgombero. Come si ricorderà in data 17.12.2025 si è discusso presso il T.A.R. di Catania il ricorso che la società ha proposto avverso il provvedimento di risoluzione per inadempimento contrattuale emesso dal Responsabile Affari Generali del Comune . In quella occasione il Tribunale aveva rigettato il gravame dichiarandosi incompetente in materia (rileggi l’articolo). Rimasto ineseguito il provvedimento la Responsabile ha emesso determina di sgombero degli impianti con avvertimento dell’uso della forza pubblica in caso di persistenza nel non aderire all’invito (rileggi l’articolo). La società ha proposto nuovo ricorso al T.A.R. il quale “ inaudita altera parte “ ha emesso un Decreto di sospensione temporanea del provvedimento fissando l’udienza al 28.1.2026 (rileggi l’articolo) .
Va da se’ che il decreto di sospensione è stato adottato dal Tribunale, per ragioni d’urgenza, senza sentire le ragioni della parte resistente e non perché ha rilevato delle illegittimità che semmai sarebbero stato oggetto di discussione nel merito. All’udienza del 28.1.2026 il Comune assistito e difeso dagli Avv. Fabio Lo Presti e Francesco Biondi hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per tutta una serie di prospettazioni giuridiche e giurisprudenziali riconducibili all’assenza di una “valida” impugnazione dell’atto presupposto in quanto la ricorrente avrebbe sollevato, avverso l’atto impugnato, le medesime censure già scrutinate dalla con la sentenza n. 3625/2025 . Il Tribunale accogliendo tutte le eccezioni sollevate dalla difesa del Comune ha rigettato il ricorso dichiarandosi nuovamente incompetente e reiterando l’invito alla riassunzione in sede civile. Il provvedimento di sgombero quindi rimane perfettamente legittimo valido ed operante con conseguente intimazione alla società di rilasciare gli impianti sportivi entro il termine fissato di giorni 7 , fatto salvo il diritto di tutela in sede Civile che però non sospende i termini di rilascio .