Il Consiglio di giustizia amministrativa (CGA), accogliendo il ricorso presentato da Legambiente, ha emesso un’ordinanza che, riformando la valutazione del Tar etneo del 17 aprile scorso, sospende i lavori di ampliamento del porticciolo di Catania.
Secondo i giudici esistono “i requisiti del ‘fumus boni iuris’ e del ‘periculum in mora’ per la concessione della richiesta misura cautelare della sospensione dell’efficacia della sentenza appellata e, conseguentemente, del provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado”.
Per il Cga il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania “appare priva di adeguata motivazione e per taluni profili finanche contraddittorio, dove si tenga conto dell’indiscussa valenza storico- culturale del sito, un borgo marinaro le cui origini risalgono al VII secolo avanti Cristo, riconosciuta nel medesimo parere e della natura degli interventi previsti (eliminazione di una parte del molo antico)”.
Per i giudici amministrati di Palermo, le prescrizioni della Soprintendenza di Catania “non si palesano idonee a perseguire l’obiettivo della salvaguardia del valore paesaggistico” che deve perseguire. Nel provvedimento i giudici del Cga sottolineano anche come “assume in questa sede rilevanza anche la conclusione del concorso di progettazione indetto dal Comune di Catania per la riqualificazione dell’area interessata dalla estensione della concessione demaniale marittima oggetto di gravame”.
Per questi motivi, conclude l’ordinanza, “il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’istanza cautelare e sospende l’esecutività della sentenza impugnata”.