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S.M. di Licodia, campi da tennis, legale Comune chiarisce: «Consiglio non competente su gestione procedimento amministrativo»

Ad intervenire sulla vicenda è l’avvocato Francesco Biondi, nella veste di legale del comune etneo

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A seguito della pubblicazione sulla nostra testata della nota stampa dell’opposizione di Santa Maria di Licodia, relativa alla mozione approvata in Consiglio Comunale quale atto di indirizzo finalizzato alla revoca della determina n. 536 del 20 agosto 2025 (rileggi l’articolo), avente per oggetto la risoluzione per presunto inadempimento della concessione dei campi di tennis e dello spogliatoio dell’adiacente campo di calcio all’Associazione Tennis Club Santa Maria di Licodia (rileggi l’articolo), riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Avvocato Francesco Biondi – del Foro di Catania – quale difensore del Comune di S. Maria di Licodia.

LA NOTA

In relazione all’articolo apparso in data odierna sui social dal titolo “S.M. DI LICODIA, CAMPI DA TENNIS: APPROVATA MOZIONE DI INDIRIZZO PER REVOCARE LA DETERMINA DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE” desidero precisare quanto segue :

Gli Organismi Comunali ( Giunta e Consiglio ) sono incompetenti rispetto alla gestione del procedimento amministrativo che ha portato all’emissione della determina di revoca della concessione alla società sportiva “Tennis Club S. Maria di Licodia”. Infatti il decreto legislativo. n. 267/2000, in coerenza con il principio di separazione tra attività d’indirizzo e di controllo spettante agli organi politici ed attività di gestione spettante agli uffici ed ai servizi (ed ai relativi responsabili), sancisce all’art. 107, comma 2, che competono ai dirigenti “tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”.

Il suddetto principio comporta che l’adozione di un provvedimento di gestione amministrativa, quale quello della revoca di una concessione , rientri nella sfera di gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente e deve intendersi riservata, anche qualora sia richiesto l’esperimento di accertamenti o valutazioni di natura discrezionale, alla competenza dei dirigenti dell’Ente locale o, nei Comuni privi di dirigenti ( come nel caso del nostro ), ai responsabili dei servizi e degli uffici e non all’organo consigliare (Consiglio di Stato SEZ. VII- sentenza 23 agosto 2024, n. 722 ).

Ne consegue che ogni atto adottato il Consiglio non può in alcun modo intervenire né interferire, in quanto travalica i limiti della propria dettati dall’art. 42 del TUEL come sancito anche da uniforme giurisprudenza ( Consiglio di Stato, Sez. V, 28 maggio 2019, n. 3518: “Gli organi politici non possono ingerirsi nell’attività gestionale, che è riservata ai dirigenti. Ogni atto di indirizzo che determini effetti diretti su singoli procedimenti è illegittimo” ) ( TAR Lazio, Roma, Sez. II, 22 marzo 2018, n. 3356:La mozione consiliare che incide su provvedimenti amministrativi costituisce indebita ingerenza nella sfera gestionale“).

Ovviamente il Consiglio può discutere politicamente il tema, ma deve farlo nei limiti dell’indirizzo generale , essendo inammissibili ed illegittime, formulazioni del tipo: “Il Consiglio impegna il dirigente a revocare la determinazione” “Il Consiglio chiede l’annullamento della revoca della concessione”. Alla luce di quanto sopra posso assolutamente affermare che gli atti adottati dalla Funzionaria sono perfettamente legittimi e sono stati adottati nel rispetto della legge e delle procedure amministrative. Viceversa ove sia stata approvata una delibera avente il tenore riportato nel testo e nel corpo del vostro articolo la delibera sarebbe illegittima ed incorrente nella nullità per assoluta incompetenza, e potrebbe scadere nella illegalità ove a seguito della riferita adozione dell’atto ne scaturisse qualsivoglia interferenza, anche a titolo di tentativo subdolo o indiretto, sulle decisioni che rimangono di stretta competenza della Funzionaria.

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