Nuova battuta d’arresto nel lungo contenzioso tra il Comune di Santa Maria di Licodia e l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Club Santa Maria di Licodia” sull’affidamento degli impianti sportivi di via Bartali. Il Tribunale di Catania, I Sezione Civile, in composizione collegiale, ha respinto il reclamo presentato dall’associazione confermando l’ordinanza con cui, lo scorso marzo, era stata rigettata la richiesta di tutela d’urgenza.
La vicenda, ampiamente seguita da questa testata negli ultimi mesi, ha attraversato diversi passaggi. Tutto nasce dalla determina dirigenziale n. 536 del 20 agosto 2025, con cui il Comune aveva disposto la risoluzione di diritto della convenzione che affidava al Tennis Club la gestione di spogliatoi e campetti, attivando la clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 17 dell’accordo. Le contestazioni mosse all’associazione riguardavano il mancato pagamento del canone di concessione, delle forniture energetiche e della Tari, la mancata esecuzione delle opere pattuite e la mancata manutenzione degli impianti.
Il provvedimento era stato impugnato dall’associazione davanti al TAR Sicilia, sezione di Catania, che però aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. Stessa sorte per il successivo ricorso contro la determina n. 448 del 24 dicembre 2025, con cui il Comune intimava il rilascio dei locali: anche in quel caso il TAR si è dichiarato incompetente. L’associazione si è quindi rivolta al Tribunale civile, chiedendo la sospensione degli effetti della risoluzione e dell’ordine di sgombero. Il 7 febbraio 2026 il giudice, aveva inizialmente disposto la sospensione della determina di sgombero, ma il Comune, costituendosi in giudizio, ha fatto presente che l’ordinanza di sgombero era già stata eseguita il 4 febbraio, prima ancora del deposito del decreto cautelare.
Con ordinanza del 21 marzo 2026 il giudice aveva quindi respinto la richiesta cautelare, dichiarando cessata la materia del contendere per la sopravvenuta insussistenza del pericolo di subire un danno grave e irreparabile al proprio diritto, causato dal tempo necessario per ottenere una decisione definitiva in tribunale. Contro questa decisione l’associazione ha proposto reclamo, sostenendo che il pericolo di danno fosse ancora attuale e chiedendo, in subordine, di poter proseguire l’attività sportiva nelle more del giudizio di merito.
Il Collegio, presieduto dalla dott.ssa Vera Marletta, ha però confermato integralmente la decisione di primo grado. Nella motivazione, depositata dopo la camera di consiglio del 19 giugno, i giudici sottolineano come lo sgombero dell’immobile fosse “interamente eseguito e consumato” già il 4 febbraio, “contestualmente al deposito del ricorso introduttivo”: il pregiudizio che l’associazione voleva scongiurare, in altri termini, si era ormai già verificato nel momento stesso in cui il giudizio veniva instaurato.
Il Tribunale richiama inoltre il principio secondo cui la tutela d’urgenza ha una funzione preventiva, non ripristinatoria. Una volta che l’atto amministrativo ha esaurito i propri effetti e la situazione di fatto si è consolidata, viene meno l’oggetto stesso della tutela richiesta. Decisivo, secondo i giudici, anche un altro elemento di fatto, definito “pacifico”. L’attività sportiva dell’associazione sta proseguendo presso altre strutture idonee, circostanza che esclude qualsiasi danno irreparabile e riduce l’eventuale pregiudizio a un profilo meramente economico, risarcibile per equivalente. Le questioni relative alla legittimità della risoluzione contrattuale, sottolinea infine il Collegio, potranno essere affrontate nel giudizio di merito.
Il Tribunale, si legge nella sentenza, ha condannato l’associazione reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in 2.200 euro per compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa. Respinta invece la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa del Comune. Per i giudici, il reclamo, sebbene infondato, non ha superato i limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa. Dichiarata infine la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato. L’associazione era assistita dagli avvocati Elisa Alessandro e Gregorio Panetta mentre il Comune dall’Avv. Francesco Biondi.